Approfondimenti tematici

05/08/2018
Con la sentenza n. 10 del 30.7.2018, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha respinto le tesi volte ad estendere l'applicabilità dell'istituto dell'annullamento con rinvio della sentenza del giudice di primo grado di cui all'art. 105 c.p.a. anche ai casi di erronea declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
L'Adunanza Plenaria ha affermato, alla luce degli approfondimenti svolti sulla natura del giudizio d'appello, i seguenti principi di diritto:
"1. In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di
annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 Cod. proc. amm. hanno
carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o
estensive.
2. L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo
grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito
del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di
dibattito processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della
sentenza o di rifiuto di giurisdizione.
3. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia
tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle
domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in
applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato
l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado.
4. Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al
giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione. Esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, tale anomalia si identifica, oltre che nella
mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure
obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da
collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5,
Cost.
5. La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d’appello ha natura
indisponibile, il che implica che, fermo restando l’onere di articolare specifici motivi di appello e il
generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all’art.
105 Cod. proc. amm., il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la
parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa
in secondo grado. Viceversa, nei casi in cui non si applica l’art. 105 Cod. proc. amm., la
possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domande o sulle domande non esaminate
in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone
necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale
riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con
conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere
di riproposizione."
C.C.
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