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Notizia 24/09/2018

La forcella è legittima per la Corte di giustizia


Con la sentenza del 20.9.2018, C-546/16, Montte SL, la Corte di giustizia ha ritenuto legittima la clausola del bando che, nell'ambito di una procedura aperta, stabiliva una soglia minima di punteggio tecnico ai fini dell'ammissione dell'operatore alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

Il giudice remittente aveva messo in dubbio, per più ragioni, la legittimità comunitaria dell'istituto della forcella:

a) la direttiva 2014/24 sembrerebbe consentire la determinazione di criteri di aggiudicazione dell’appalto che si applicano nelle fasi eliminatorie successive esclusivamente nelle procedure per le quali tale possibilità è espressamente prevista – e non nelle procedure aperte e ristrette – disciplinate da norme che definiscono il loro svolgimento in modo specifico,

b) il sistema di criteri di aggiudicazione dell’appalto operante nelle tappe eliminatorie successive nelle procedure aperte potrebbe poi, in violazione dell’articolo 66 della direttiva 2014/24, ostacolare la concorrenza effettiva qualora l’applicazione delle soglie riduca notevolmente il numero degli offerenti nella fase finale,

c) la soglia eliminatoria impedirebbe, infine, che vengano analizzate e valutate le offerte più competitive in riferimento al prezzo.

La Corte di giustizia ha respinto le suddette argomentazioni.

Secondo la Corte, le amministrazioni aggiudicatrici disporrebbero della libertà di determinare, conformemente alle loro necessità, il livello di qualità tecnica che le offerte presentate devono garantire in funzione delle caratteristiche e dell’oggetto e, dunque, di stabilire una soglia minima che tali offerte devono rispettare da un punto di vista tecnico.

Né un approccio del genere è diretto a limitare il numero di offerte sottoposte alla valutazione basata sul prezzo, atteso che tutte le offerte presentate possono, in linea di principio, soddisfare i suddetti requisiti minimi.

Infine, la circostanza che la direttiva 2014/24 riservi a determinate procedure, come quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 30, paragrafo 4, e all’articolo 31, paragrafo 5, la possibilità che esse si svolgano in fasi successive non consente di per sé di concludere che una valutazione delle offerte in due tempi, nella sola fase di aggiudicazione dell’appalto, non sia ammissibile nell’ambito di una procedura aperta.







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